LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO
I TUMORI
Sezione Provinciale di CAMPOBASSO
Testo approvato all’unanimità
dal Consiglio Direttivo Sezionale del 29/12/2003,
autorizzato dalla Sede Centrale della L.I.L.T. il 02/02/2004
e
approvato all’unanimità dall’Assemblea
Ordinaria dei Soci del 18/02/2004
TITOLO 1
Denominazione – Sede- Durata- Oggetto
Art. 1
E’ costituita,ai sensi del Titolo 4 dello Statuto
Generale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(Lega contro i Tumori) approvato con DM30 Maggio 2001
pubblicato sulla G.U.n°156 del 7 Luglio 2001, una
associazione non riconosciuta denominata: Lega contro
i Tumori-Sezione Provinciale di Campobasso, di seguito
indicata con l’abbreviazione”Sezione”.
Art. 2
Elementi caratteristici dell’associazione non riconosciuta
come persona giuridica di diritto privato sono:
a) il fine che trascende i singoli soci;
b) l’organizzazione collettiva;
c) la costituzione di un fondo comune che non e’di
necessità, fisso;
d) la mutualità dei componenti;
e) la rappresentanza conferita ai dirigenti.
L’associazione si costituisce ai sensi del Titolo
4 dello Statuto Nazionale quale struttura periferica della
Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori -Ente Pubblico-
come da autorizzazione della sede Centrale del 2 febbraio
2004 n°2004/0476 SA/rd
Art. 3
La Sezione Provinciale ha sede in Termoli (CB) in via
Caduti di Tutte le Guerre n°14.
Il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione,
fissare, trasferire e variare l’indirizzo della
sede e potrà istituire uffici secondari e/o strutture
tecniche e amministrative nell’ambito provinciale.
Art. 4
L’Associazione ha durata indeterminata fatta salva
l’adozione, da parte del Consiglio Direttivo Centrale
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dei
provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto
Nazionale.
Art. 5
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha come compito
istituzionale primario la prevenzione oncologica. Nell’ambito
del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività
e le iniziative di cui all’art 2, commi 2 e 3, dello
Statuto Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori e cioè :
1) informazione ed educazione alla salute e alla prevenzione
oncologica;
2) sensibilizzazione delle persone e degli organismi,
pubblici e privati, che operano nell’ambito sanitario
e ambientale;
3) formazione ed educazione alla prevenzione oncologica
nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei confronti delle
donne;
4) la formazione e aggiornamento del personale sanitario,di
quello addetto ai servizi ambientali e dei volontari;
5) partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti
sociali alle attività di prevenzione della Lega
contro i Tumori;
6) studi e ricerche nel campo della prevenzione oncologica
e dell’oncologenesi;
7) anticipazione diagnostica, assistenza psico-sociale,
riabilitazione e assistenza domiciliare, anche attraverso
le varie espressioni di volontariato, nel rispetto della
normativa concernente le singole professioni sull’assistenza
sanitaria;
8) programmazione oncologica.
Nel perseguimento degli scopi sociali, la sezione:
9) collabora e si coordina con Istituzioni, Enti ed organismi,
soprattutto locali, che operano nell’ambito socio
sanitario, ambientale, territoriale della prevenzione
oncologica, dell’assistenza e riabilitazione;
10) collabora con le Istituzioni scolastiche, con le OO.SS.,
con i datori di lavoro e loro associazioni, con i comandi
militari del territorio di riferimento;
11) cura la raccolta del supporto economico pubblico e
privato per il perseguimento degli scopi statutari;
12) attua, nel territorio di riferimento, le direttive
del Consiglio Direttivo Centrale della Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori;
13) predispone l’eventuale attività ambulatoriale
nel rispetto della normativa vigente e munendosi delle
necessarie autorizzazioni.
TITOLO 2
Soci
Art. 6
La Sezione Provinciale è formata dalle seguenti
categorie di soci:
- soci ordinari;
- soci sostenitori.
Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche
pubbliche o private e le associazioni non riconosciute.
Sono soci ordinari i soggetti che, dopo aver richiesto
l’iscrizione alla Sezione manifestando adesione
agli scopi della Lega contro i Tumori, versano la quota
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Centrale.
Sono soci sostenitori coloro i quali, concorrendo al supporto
economico delle attività della Lega contro i Tumori
con un’oblazione annuale significativa superiore
a quella ordinaria o versando una tantum un’oblazione
riconosciuta straordinaria dal Consiglio Direttivo Sezionale,
secondo quanto annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo
Centrale, manifestino la volontà di essere iscritti.
La sezione Provinciale è tenuta a comunicare gli
elenchi dei soci alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale
di Coordinamento.
Gli associati sono anche soci dell’Ente nazionale
e ricevono una tessera conforme al modello approvato dal
Consiglio Direttivo Centrale,che riporta l’indicazione
della Sezione di appartenenza.
Art. 7
Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle
riunioni dell’organo assembleare.
La qualità di socio è personale, non si
trasferisce né per atto tra vivi , né per
causa di morte e si perde:
A. Automaticamente:
a) per dimissioni;
b) per mancato pagamento della quota sociale annuale entro
il 31 Dicembre, salvo un diverso termine fissato dalla
Sede Centrale;
B. Previa delibera del
Consiglio Sezionale approvata a maggioranza assoluta dei
componenti e con voto segreto:
a) per indegnità ;
b) per comportamenti ed iniziative che ledano l’immagine,
le attività e le potenzialità operative
della Sezione.
Avverso alla delibera
di cui al precedente punto B) , il socio interessato può
proporre reclamo avanti al Collegio dei Probi Viri della
Sede Centrale.
In caso di comportamenti e iniziative che ledano l’immagine,
le attività e le potenzialità operative
della Lega Nazionale o di un suo Organo, la perdita della
qualità di socio sarà deliberata dal Collegio
dei Probi viri della Sede Centrale.
TITOLO 3
Organi della Sezione
Art. 8
Sono organi della Sezione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo Sezionale (CDS);
- Il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.
Il CDS può eleggere, nel proprio seno, un Comitato
Esecutivo.
Art. 9
L’Assemblea dei soci, secondo le direttive della
Sede Centrale:
- elegge i componenti del Comitato Direttivo Sezionale
e dei Revisori dei Conti;
- delibera le modifiche all’atto costitutivo e allo
Statuto, salve le competenze del CDS;
- esamina il conto consuntivo annuale sottopostole dal
CDS insieme alla Relazione dei Revisori dei Conti.
Art. 10
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno.
Essa è convocata, a cura del CDS, per mezzo di
invito affisso nei locali della Sezione e pubblicato sul
Notiziario Sezionale oppure su uno o più organi
di stampa a diffusione provinciale almeno quindici giorni
prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior
termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati
gli argomenti sui quali l’Assemblea è chiamata
deliberare.
L’Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal
Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatta richiesta
scritta e motivata il Collegio dei Revisori oppure almeno
il dieci per cento dei soci.
Nel caso del comma precedente, ove il CDS non provveda
alla convocazione entro trenta giorni, può provvedervi
il Collegio dei Revisori oppure un commissario ad acta
nominato dal Presidente Nazionale.
Art. 11
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci
ordinari e sostenitori in regola col pagamento della quota
associativa e iscritti da almeno sei mesi. I soci possono
farsi rappresentare in assemblea da altri soci. Lo stesso
socio non può rappresentare più di cinque
soci.
Art. 12
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza , dal Vice
Presidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea
provvede ad eleggere il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario
e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare
e scegliere il sistema di votazione nonché accertare
il diritto di intervento dei soci.Delle riunioni viene
redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario
. Nelle assemblee straordinarie il verbale sarà
redatto secondo la natura giuridica della sezione.
Art. 13
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente
costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino
almeno la metà degli associati.
Salvo diversa indicazione contenuta nell’avviso
di convocazione, la seconda convocazione si intende automaticamente
fissata due ore dopo la prima. Nelle assemblee convocate
per l’elezione degli organi sociali, o per le modifiche
all’Atto Costitutivo o allo Statuto la seconda convocazione
si intende automaticamente fissata per la stessa ora del
giorno successivi.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, è validamente costituita qualunque
sia il numero degli associati intervenuti. Sia in prima
che in seconda convocazione l’Assemblea delibera
a maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione del
presente Statuto.
Art. 14
I componenti del CDS e del Collegio dei Revisori sono
eletti dall’Assemblea dei soci.
Un regolamento esecutivo, approvato dal Consiglio Direttivo,
stabilirà procedure e modalità delle operazioni
elettorali. Le elezioni devono essere indette dal CDS
uscente almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
La sezione, nella costituzione dei propri organi sociali,
favorisce l’attuazione del principio di pari opportunità
tra uomini e donne.
Art. 15
La Sezione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da un numero di componenti variabile da un minimo
di sette a un massimo di undici, determinato dal Consiglio
Direttivo uscente. Possono essere eletti componenti del
CDS i soci da almeno un anno . I componenti del Consiglio
Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice
Presidente.
Ha, inoltre, facoltà di eleggere un Comitato Esecutivo,
determinandone i compiti, tra i quali, l’adozione
di provvedimenti urgenti, di competenza del CDS, salvo
ratifica di quest’ultimo alla prima riunione successiva
.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente
della Sezione e ne fanno parte il Vice Presidente e un
terzo componente eletto dallo stesso CDS.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può
comunque, delegare ad uno o più dei suoi componenti
determinati compiti esecutivi inerenti iniziative o programmi.
Art. 17
Il CDS è convocato in seduta ordinaria almeno due
volte l’anno e in seduta straordinaria ogni volta
che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando
ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito
quando è presente la metà più uno
dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Salvo diversa normativa nazionale o regionale, in caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed, in
caso di sua assenza, dal Vice Presidente.In assenza di
entrambi il Consiglio è presieduto dal terzo componente
del Comitato Esecutivo e, in mancanza, dal Consigliere
più anziano di età.Delle riunioni è
redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
e, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso
scritto inviato a mano o per posta, a tutti i componenti
del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello
fissato per l’adunanza.
La convocazione può avvenire anche a mezzo telefax
o posta elettronica con il preventivo consenso assicurato,
in linea generale, dal singolo componente. In caso di
urgenza il termine può essere ridotto a due giorni
e la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono.
Nel caso suddetto la persona chiamante dovrà annotare
il numero chiamato, la persona che ha ricevuto la comunicazione,
la data e l’ora della chiamata.
La presenza di tutti i Consiglieri in carica sana qualsiasi
irregolarità formale della convocazione.
Art. 19
Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il
Consiglio Direttivo procede alla sostituzione nominando,
tra i non eletti, il più votato .
Se la maggioranza dei componenti eletti del Consiglio
Direttivo cessa dal proprio ufficio, si dovrà procedere
al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivi.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione utili o necessari per
il raggiungimento degli scopi sociali. A tal fine:
a) predispone ed approva il bilancio preventivo entro
il 30 Settembre di ogni anno;
b) predispone ed approva il conto consuntivo entro il
28 Febbraio di ogni anno.
Il rendiconto va sottoposto,
dopo l’approvazione, all’Assemblea dei soci
insieme alle eventuali osservazioni del Collegio dei Revisori.
Il Presidente invia alla Sede Centrale il rendiconto dell’anno
precedente approvato dal CDS e dal Collegio dei Revisori
entro il 28 Febbraio successivo nonché il bilancio
preventivo, con allegato il programma di attività,
entro il 30 Settembre dell’anno precedente.
Art. 21
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo
Sezionale tra i propri componenti dura cinque anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione.
Egli può compiere tutti gli atti non espressamente
riservati alla competenza di altri organi e può
delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri
componenti del Consiglio.
In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati
dal Vice Presidente.
Art. 22
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti,
eletti dai soci unitamente ai componenti del Consiglio
Direttivo Sezionale.
I revisori sono scelti tra:
- iscritti agli albi dei revisori ufficiali, dei dottori
commercialisti e dei ragionieri;
- funzionari pubblici, anche in pensione, esperti in materia
di contabilità.
Il Collegio elegge nel
proprio seno il Presidente.
Il Collegio ha la stessa durata del CDS. I suoi componenti
possono essere riconfermati.
TITOLO 4
Patrimonio - Gestione Finanziaria
Art. 23
La Sezione Provinciale provvede agli scopi statutari:
a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
b) con le quote associative versate dai soci;
c) con i proventi delle proprie attività
d) con oblazioni di enti e privati, donazioni e lasciti
testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, contributi
di organismi locali, nazionali ed internazionali;
e) con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni,
degli Enti Locali e della Sede Centrale.
Art. 24
L’ esercizio finanziario coincide con l’anno
solare.
Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati
il bilancio di previsione, eventuali variazioni ed il
conto consuntivo che dovranno essere comunicati preventivamente
al Collegio dei Revisori per le proprie determinazioni
ed eventuali osservazioni.
Art. 25
L’ Associazione ha patrimonio proprio, distinto
da quello della Lega Nazionale, opera in completa autonomia
amministrativa e gestionale e risponde con il proprio
patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti
da essa instaurate.
Versa alla Sede Centrale il contributo annuale determinato
dal Consiglio Direttivo Centrale della Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori.
La Sezione contribuisce in rapporto ai propri mezzi, alla
realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale,
secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede
Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
TITOLO 5
Decadenza degli Organi Sezionali
Art. 26
Nell’ipotesi in cui il Consiglio Direttivo Centrale
abbia nominato il Commissario Straordinario della Sezione,
si intendono decaduti di diritto gli organi sociali: tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Associazione spettano al Commissario Straordinario,
che entro il Termine massimo di dodici mesi deve provvedere
ad insediare il nuovo Consiglio Direttivo Sezionale.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Centrale della
Lega Italiana per la lotta contro i Tumori deliberi lo
scioglimento della Sezione, è sciolta di diritto
anche l’Associazione e provvede alla liquidazione
l’organo nominato dal predetto Consiglio Direttivo
Centrale.